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Iniziative


PROPOSTA DI LEGGE


Modifiche al codice di procedura penale in materia richiesta di giudizio abbreviato e di patteggiamento ed al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzioni per talune violazioni

Art. 1
Dopo l'articolo 448 del codice di procedura penale inserire il seguente:
Art. 448-bis c.p.p.(Consenso della persona offesa dal reato).
1. Quando si procede per i reati di cui all'articolo 589, terzo comma, e 590, terzo comma, ultimo periodo, del codice penale, l'imputato può avanzare richiesta di giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438 c.p.p. o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., solo se vi è il consenso della persona offesa dal reato costituita parte civile ai sensi degli articoli 76 e seguenti del c.p.p.

Art. 2
1. All'articolo 146, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole "una somma da euro 36 a euro 148" con le seguenti: "una somma da euro 143 a euro 570".
2. All'articolo 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole "una somma da euro 143 a euro 570" con le seguenti: "una somma da euro 500 a euro 1.485".
3. All'articolo 146 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma 3-bis sostituire le parole "di cui al comma 3" con le seguenti "di cui ai commi 2 e 3".

Art. 3
1. All'articolo 148, comma 15, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole " somma da euro 70 a 285" con le seguenti : "somma da euro 143 a euro 570".
2. All'articolo 148, comma 16, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole " somma da euro 143 a euro 570 " con le seguenti: " somma da euro 500 a euro 1.485".

Art. 4
1. All'articolo 154, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole "da euro 74 a euro 296 " con le seguenti: "da euro 143 a euro 570 ".

2. All'articolo 154, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole " da euro 36 euro 148 " con le seguenti: "da euro 70 a euro 285 ".
3. All'articolo 154 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 8 inserire il seguente:
8-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente articolo, per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 5
1.All'articolo 180, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole " una somma da euro 36 a euro 148" con le seguenti: " somma da euro 70 a euro 285 ".
2. All'articolo 180, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole " da euro 22 a euro 88" con le seguenti: " da euro 36 a euro 148".
3. All'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:" All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 3 a sei mesi, ai sensi del capo I. sezione II, del titolo VI.

Art.6
1. All'articolo 186, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. "Nel caso di cui al comma 2-bis, gli accertamenti di cui al comma 3 devono essere effettuati obbligatoriamente".
2. All'articolo 186, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sostituire le parole: "di cui al comma 3" con le seguenti "di cui ai commi 3 e 3 bis"; e sostituire le parole "hanno la facoltà" con "hanno l'obbligo".
3. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 3 bis, il conducente è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 7
1. All'articolo 187, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis "Nel caso di cui al comma 1-bis gli accertamenti di cui al comma 2 devono essere effettuati obbligatoriamente".
2. All'articolo 187, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole "di cui al comma 2" con le seguenti " di cui ai commi 2 e 2 bis".
3. All'articolo 187, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 8 inserire i seguente:
8 bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 2 bis, il conducente è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato Gabriella Carlucci


Modifiche al codice di procedura penale in materia richiesta di giudizio abbreviato e di patteggiamento ed al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzioni per talune violazioni.

Onorevoli Colleghi!- Il tema dell'incidentalità stradale è particolarmente sentito nel nostro Paese, dove quotidianamente, assistiamo, disarmati, a vere e proprie stragi. Ogni giorno, infatti, si registrano in media 600 incidenti stradali, che provocano la morte di 15 persone e il ferimento di altre 860, di cui circa 40 invalidi gravi.
Le ultime disposizioni in materia, approvate con il decreto-legge n. 23 maggio 2008, n. 92 convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, hanno previsto l'inasprimento delle sanzioni per le violazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ma le stesse, sembrano non costituire un valido deterrente quanto meno per tamponare il fenomeno. Infatti, persistono attualmente alcune gravi e permanenti carenze sotto il profilo normativo in materia di norme di comportamento relative alla guida e alla sicurezza per la circolazione.
Poiché le stragi automobilistiche sulle strade italiane restano in gran numero impunite, così come dimostrato dalle denunce in più occasioni sollevate dall'Associazione italiana familiari e vittime della strada, la presente proposta di legge, mira ad intervenire in maniera particolarmente incisiva e specifica sul versante della prevenzione, al fine di introdurre una serie di norme che garantiscano la sicurezza stradale attraverso sanzioni più severe .
La presente proposta di legge si compone di 5 articoli.
L'articolo 1 apporta una modifica al codice di procedura penale in materia di richiesta di giudizio abbreviato e di patteggiamento. Si prevede infatti che il soggetto imputato di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, nel caso in cui i predetti reati siano commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, possa richiedere uno di tali due riti premiali solo allorché vi sia il consenso della persona offesa dal reato che si sia costituita parte civile nel processo. Si ritiene infatti opportuno introdurre la necessità di tale consenso per dare la possibilità a colui che ha patito un danno di partecipare a pieno titolo ad un processo penale, nel quale altrimenti sarebbe escluso.
Gli articoli 2, 3, 4 e 5 inaspriscono le sanzioni previste, rispettivamente, nel caso di violazione della segnaletica stradale, di cambiamento di direzione, di sorpasso e di mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida.
Gli articoli 6 e 7 apportano delle modifiche in materia accertamenti per la rilevazione del tasso alcolemico e per verificare la presenza di sostanze stupefacenti, stabilendo l'obbligatorietà dei controlli, attraverso apparecchi portatili, nel caso in cui conducente in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti abbia provocato un incidente stradale ed introduce l'obbligo e non più la facoltatività di effettuare l'accertamento mediante strumenti e procedure determinati dal regolamento qualora gli accertamenti qualitativi abbiano dato esito positivo ovvero qualora si abbia motivo di ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psicofisica e in ogni caso di incidente.
In caso di rifiuto di sottoporsi a tali accertamenti si prevede la sanzione amministrava dell'ammenda da euro 1.500 e euro 6.000 e la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
La necessità di introdurre tali ultime disposizioni è dettata dal fatto che attualmente, il guidatore fermato dagli organi di polizia che rifiuta di sottoporsi alla prova dell'etilometro o agli esami per verificare la presenza di sostanze stupefacenti evita comunque l'arresto, che invece è previsto per chi, sottoponendosi a tali prove, risulta avere un tasso alcolemico superiore a 0,8 oppure aver assunto sostanze stupefacenti. Si tratta, quindi, di un'implicita ma reale "scappatoia" per i conducenti più ubriachi o imbottiti di sostanze stupefacenti.
L'introduzione di tali norme in materia di controlli sul tasso alcolemico e sull'abuso di sostanze mira pertanto a migliorare le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e di sanzioni per coloro che quotidianamente provocano incidenti automobilistici, introducendo nuove disposizioni volte a punire sia dal punto di vista pecuniario che con la revoca della patente, il conducente del veicolo che, sottoposto ai citati controlli, si rifiuti di eseguirli.


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